Facendo seguito alla precedente circolare n. 194 del 30 novembre u.s. si informa che, con la definitiva approvazione della Legge di Bilancio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 con il numero 232, è definitivamente confermato, in forza di legge, che i licenziamenti in occasione di cambi di appalto, con successiva assunzione da parte dell’impresa subentrante, non comportano il pagamento della tassa di licenziamento di cui all’articolo 2, comma 34, della legge n. 92/2012.
Il riferimento normativo, che modifica il comma citato della legge meglio nota come “Riforma Fornero”, è l’articolo 1, comma 164 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Si evidenzia che l’esonero dalla tassa, stando al tenore letterale della legge, è previsto nei soli casi di “licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Conseguentemente, la legge non prevede esonero in casi di aziende che non applichino il contratto collettivo nazionale di categoria stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Cordiali saluti.